Art. 1

In vigore dal 2 apr 2009
Il presente regolamento prevede disposizioni generali ad integrazione delle norme fondamentali comuni stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 per: a) permettere metodi di screening, secondo quanto disposto nella parte A dell’allegato; b) proibire categorie di articoli, secondo quanto disposto nella parte B dell’allegato; c) indicare i motivi per il rilascio dell’autorizzazione all’accesso all’area lato volo e alle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte C dell’allegato; d) consentire metodi per l’ispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi, secondo quanto disposto nella parte D dell’allegato; e) fissare criteri per il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell’allegato; f) fissare le condizioni alle quali le merci e la posta sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire la procedura per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili, secondo quanto disposto nella parte F dell’allegato; g) fissare le condizioni alle quali la posta e il materiale del vettore aereo sono sottoposti allo screening o ad altri controlli di sicurezza, secondo quanto disposto nella parte G dell’allegato; h) fissare le condizioni alle quali le provviste di bordo e le forniture per l’aeroporto sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire le procedure per l’approvazione o la designazione dei fornitori regolamentati e dei fornitori conosciuti, secondo quanto disposto nella parte H dell’allegato; i) fissare criteri per la definizione delle parti critiche delle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte I dell’allegato; j) stabilire i criteri che si applicano alla selezione delle persone che attuano, o che sono responsabili dell’attuazione dello screening, dei controlli dell’accesso o degli altri controlli di sicurezza e degli istruttori, nonché ai metodi di addestramento di tali persone e delle persone alle quali è rilasciato un tesserino d’ingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio, secondo quanto disposto nella parte J dell’allegato; e k) fissare le condizioni alle quali si possono applicare procedure speciali di sicurezza o esenzioni dai controlli di sicurezza, secondo quanto disposto nella parte K dell’allegato.
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