Art. 2

In vigore dal 2 apr 2009
Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «forniture per l’aeroporto», tutti gli oggetti destinati ad essere venduti, utilizzati o resi disponibili nelle aree sterili degli aeroporti; 2) «provviste di bordo», tutti gli oggetti diversi da: a) bagaglio a mano; b) oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri; e c) posta e materiale dei vettori aerei, destinati all’utilizzo, al consumo o all’acquisto a bordo di un aeromobile da parte dei passeggeri o dell’equipaggio durante un volo; 3) «fornitore regolamentato di provviste di bordo», un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna delle provviste di bordo direttamente all’aeromobile; 4) «fornitore conosciuto di provviste di bordo», un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna delle provviste di bordo a un vettore aereo o a un fornitore regolamentato, ma non direttamente all’aeromobile; 5) «fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto», un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna di forniture per l’aeroporto nelle aree sterili.
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