Art. 3
In vigore dal 31 mar 2009
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Una domanda di marchio comunitario in relazione alla quale viene inviata una notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento) continua a essere soggetta al regolamento (CE) n. 2868/95 e al regolamento (CE) n. 2869/95 (nelle versioni in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).
Una domanda internazionale o di estensione territoriale che designa la Comunità europea depositata prima del giorno in cui gli importi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione modificata dal presente regolamento) entra in vigore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera b), del protocollo di Madrid, continua a essere soggetta all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:355:oj#art-3