Art. 1
Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione
In vigore dal 31 mar 2009
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
1)
la tabella di cui all’ è modificata come segue:
a)
il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
»1.
Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)];
1 050 «
b)
il punto 1b è sostituito dal testo seguente:
«1b.
Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)];
900 »
c)
il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
«3.
Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42];
1 800 »
d)
i punti da 7 a 11 sono sostituiti dai testi seguenti:
«7.
Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio individuale [articolo 45]
0
8.
Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio individuale [articolo 45]
0
9.
Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]
0
10.
Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]
0
11.
Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione (articolo 157, paragrafo 2, punto 2);
0 ».
2)
all’articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
per un marchio individuale: 870 EUR più, se del caso, 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza;
b)
per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95: 1 620 EUR più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.»
3)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione
1. Se il rifiuto concerne la totalità o una parte dei prodotti e dei servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è:
a)
per un marchio individuale: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 7 della tabella dell’ più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 8 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
b)
per un marchio collettivo: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 9 della tabella dell’ più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 10 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
2. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all’Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), e la regola 115, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95.
3. Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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