Art. 1

Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione

In vigore dal 31 mar 2009
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue: 1) la tabella di cui all’ è modificata come segue: a) il punto 1 è sostituito dal testo seguente: »1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]; 1 050 « b) il punto 1b è sostituito dal testo seguente: «1b. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]; 900 » c) il punto 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42]; 1 800 » d) i punti da 7 a 11 sono sostituiti dai testi seguenti: «7. Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio individuale [articolo 45] 0 8. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio individuale [articolo 45] 0 9. Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3] 0 10. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3] 0 11. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione (articolo 157, paragrafo 2, punto 2); 0 ». 2) all’articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per un marchio individuale: 870 EUR più, se del caso, 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza; b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95: 1 620 EUR più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.» 3) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione 1.   Se il rifiuto concerne la totalità o una parte dei prodotti e dei servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è: a) per un marchio individuale: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 7 della tabella dell’ più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 8 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; b) per un marchio collettivo: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 9 della tabella dell’ più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 10 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; 2.   Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all’Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), e la regola 115, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95. 3.   Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.»
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