Art. 2
In vigore dal 31 mar 2009
L’ del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:
1)
alla regola 13 bis, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;
2)
la regola 23 è sostituita dal testo seguente:
«
Regola 23
Registrazione del marchio
1)
Se non è stata proposta alcuna opposizione o se un’opposizione proposta è stata definitivamente estinta per ritiro, rigetto o altro motivo, il marchio con le indicazioni elencate nella regola 84, paragrafo 2, è iscritto nel registro dei marchi comunitari.
2)
La registrazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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