Art. 2

In vigore dal 31 mar 2009
L’ del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue: 1) alla regola 13 bis, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa; 2) la regola 23 è sostituita dal testo seguente: « Regola 23 Registrazione del marchio 1) Se non è stata proposta alcuna opposizione o se un’opposizione proposta è stata definitivamente estinta per ritiro, rigetto o altro motivo, il marchio con le indicazioni elencate nella regola 84, paragrafo 2, è iscritto nel registro dei marchi comunitari. 2) La registrazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:355:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo