Art. 21

Trasmissione di dati riservati

In vigore dal 11 mar 2009
Trasmissione di dati riservati 1.   La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE di cui all’ che ha rilevato i dati a un’altra autorità dell’SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità. 2.   La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata. 3.   Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell’esplicita autorizzazione dell’autorità nazionale che ha rilevato i dati. 4.   Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2. 5.   I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l’ambito di lavoro specifico. 6.   Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell’ambito dell’SSE e tra l’SSE e il SEBC.
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