Art. 20

Tutela dei dati riservati

In vigore dal 11 mar 2009
Tutela dei dati riservati 1.   Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure. 2.   I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l’unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l’impiego per altri scopi. 3.   I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l’identificazione di un’unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali: a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell’articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l’unità statistica lo richieda; o b) qualora l’unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati. 4.   Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica). Gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l’armonizzazione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. Tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 5.   I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l’obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.
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