Art. 19

Documento elettronico di uso pubblico

In vigore dal 11 mar 2009
Documento elettronico di uso pubblico I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell’INS o di un’altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.
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