Art. 61

Revisione delle decisioni in casi ex parte

In vigore dal 26 feb 2009
Revisione delle decisioni in casi ex parte 1.   Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l’organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, l’organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente. 2.   Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
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Revisione delle decisioni in casi ex parte (Art. 61 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo