Art. 63

Esame del ricorso

In vigore dal 26 feb 2009
Esame del ricorso 1.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza. 2.   In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.
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Esame del ricorso (Art. 63 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo