Art. 61 · Revisione delle decisioni in casi ex parte

Art. 61

Revisione delle decisioni in casi ex parte

In vigore dal 26 feb 2009
Revisione delle decisioni in casi ex parte 1.   Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l’organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, l’organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente. 2.   Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
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