Art. 48
Modifiche
In vigore dal 26 feb 2009
Modifiche
1. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa nel registro per l’intera durata della registrazione, né all’atto del suo rinnovo.
2. Tuttavia, se il marchio comunitario reca il nome e l’indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente l’identità del marchio inizialmente registrato.
3. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio comunitario modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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