Art. 49

Divisione della registrazione

In vigore dal 26 feb 2009
Divisione della registrazione 1.   Il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originaria saranno oggetto di una o più registrazioni per parti. I prodotti o i servizi della registrazione parziale non possono sovrapporsi a quelli che restano nella registrazione originaria o sono contenuti in altre registrazioni per parti. 2.   La dichiarazione di divisione non è ammissibile: a) qualora sia stata presentata all’Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originaria e tale dichiarazione abbia l’effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di annullamento non sia divenuta definitiva o il procedimento non si sia concluso in altro modo; b) qualora sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell’ambito di un’azione dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari e tale dichiarazione abbia l’effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della decisione del tribunale dei marchi comunitari non sia stata iscritta nel registro a norma dell’, paragrafo 6. 3.   La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d’esecuzione. 4.   La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l’avvenuto pagamento di tale tassa. 5.   La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro. 6.   Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all’Ufficio si considerano presentate o versate anche per la o le registrazioni di parti. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili. 7.   Per una registrazione parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della registrazione originaria.
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Divisione della registrazione (Art. 49 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo