Art. 46
Durata della registrazione
In vigore dal 26 feb 2009
Durata della registrazione
La durata di registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all’, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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