Art. 44
Divisione della domanda
In vigore dal 26 feb 2009
Divisione della domanda
1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:
a)
qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l’effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell’opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all’abbandono del procedimento di opposizione;
b)
nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l’avvenuto pagamento di tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservati dall’Ufficio.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all’Ufficio si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamente pagate per la domanda originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria.
Storico versioni
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