Art. 147

Forma e contenuto della domanda internazionale

In vigore dal 26 feb 2009
Forma e contenuto della domanda internazionale 1.   La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea mediante un modulo fornito dall’Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente figurante nel modulo all’atto della presentazione della domanda internazionale, l’Ufficio corrisponde normalmente con il richiedente nella lingua di deposito della domanda. 2.   Se la domanda internazionale è depositata in una lingua non contemplata dal protocollo di Madrid, il richiedente deve indicare tra quelle ammesse una seconda lingua. L’Ufficio presenterà la domanda internazionale all’Ufficio internazionale in questa seconda lingua. 3.   Ove la domanda internazionale sia depositata in una lingua diversa dalle lingue ammesse dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell’elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua che sarà utilizzata per presentare la domanda internazionale all’Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. 4.   L’Ufficio trasmette quanto prima la domanda internazionale all’Ufficio internazionale. 5.   Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all’Ufficio. Nei casi previsti dall’, paragrafo 2, seconda frase, la tassa è pagata alla data di registrazione del marchio comunitario. La domanda non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento della tassa prescritta. 6.   La domanda internazionale deve soddisfare le relative condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.
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Forma e contenuto della domanda internazionale (Art. 147 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo