Art. 145

Disposizioni applicabili

In vigore dal 26 feb 2009
Disposizioni applicabili Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di esecuzione si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente «domande internazionali» e «protocollo di Madrid»), basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») di marchi che designano la Comunità europea.
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Disposizioni applicabili (Art. 145 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo