Art. 146

Deposito di una domanda internazionale

In vigore dal 26 feb 2009
Deposito di una domanda internazionale 1.   Le domande internazionali ai sensi dell’ del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario sono depositate presso l’Ufficio. 2.   Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio su cui la registrazione internazionale deve basarsi sia stato registrato come marchio comunitario, il richiedente la registrazione internazionale deve indicare se questa deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio comunitario. Se la registrazione internazionale dovrà essere basata su un marchio comunitario non appena sarà registrato, la domanda internazionale si considera ricevuta dall’Ufficio alla data di registrazione del marchio comunitario.
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Deposito di una domanda internazionale (Art. 146 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo