Art. 7

In vigore dal 2 feb 2009
Lo standard di qualità è costituito dalla trasmissione di serie di dati che coprono il seguente numero di unità statistiche per Stato membro partecipante: — Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito: rispettivamente 1 800 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti, — Belgio, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Svezia: rispettivamente 900 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti, — Danimarca e Finlandia: rispettivamente 500 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti, — Lettonia e Lituania: rispettivamente 300 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti, — Cipro e Malta: rispettivamente 233 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2009/97 — Testo vigente | Portale Normativo