Art. 4

In vigore dal 2 feb 2009
Le attività coperte sono i seguenti aggregati della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea, stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (NACE Rev. 2), nella misura in cui esse costituiscono attività di mercato: a) da B a E (industria); b) F (costruzione); c) da G a N [servizi, aggregati ad eccezione di J, K (servizi finanziari) e M]; d) J (servizi ICT); e) M (servizi professionali, scientifici e tecnici).
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Art. 4 Regolamento (UE) 2009/97 — Testo vigente | Portale Normativo