Art. 4
In vigore dal 2 feb 2009
Le attività coperte sono i seguenti aggregati della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea, stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (NACE Rev. 2), nella misura in cui esse costituiscono attività di mercato:
a)
da B a E (industria);
b)
F (costruzione);
c)
da G a N [servizi, aggregati ad eccezione di J, K (servizi finanziari) e M];
d)
J (servizi ICT);
e)
M (servizi professionali, scientifici e tecnici).
Storico versioni
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