Art. 5
In vigore dal 2 feb 2009
Le autorità nazionali competenti degli Stati membri trasmettono i risultati relativi alle caratteristiche di cui all' del presente regolamento, compresi i dati riservati, alla Commissione (Eurostat) in conformità delle disposizioni comunitarie esistenti in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto, in particolare del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (3).
Queste disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nella misura in cui essi comprendono dati confidenziali. I dati sono trasmessi per via elettronica. Il formato di trasmissione deve essere conforme alle norme di scambio di dati specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica al punto di accesso unico gestito dalla Commissione (Eurostat).
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