Art. 3
Finanziamento
In vigore dal 30 gen 2009
Finanziamento
1. Per ogni animale (e carne) integralmente distrutto, la Comunità versa un indennizzo parziale equivalente al 50 % delle spese sostenute a norma dell', paragrafo 1. Tale finanziamento parziale non deve superare un massimale medio pari a:
a)
54,77 EUR a capo per un numero massimo di 130 000 suini;
b)
468,62 EUR a capo per un numero massimo di 7 000 bovini;
c)
1 133,50 EUR per tonnellata di carne suina per un volume massimo di 9 050 tonnellate di carni suine.
2. Le competenti autorità irlandesi determinano l'importo del finanziamento parziale per animale e per prodotto derivato indennizzato in base al valore di mercato di cui all', paragrafo 2, rispettando gli importi medi massimi fissati al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Entro il 31 agosto 2009, l'Irlanda deve notificare alla Commissione l'importo complessivo delle spese di indennizzo, indicando il numero e le categorie di suini e di bovini nonché il volume ed i tipi di carni suine eliminate a norma del presente regolamento.
4. Se viene accertato che il beneficiario dell'importo versato a norma dell', paragrafo 3, ha percepito anche un indennizzo in base ad una polizza assicurativa od altro indennizzo versato da terzi, l'Irlanda deve recuperare l'importo di cui trattasi e ne versa il 50 % al Fondo europeo di garanzia agricola, detraendolo dalla spesa corrispondente. Se l'importo erogato ai sensi dell', paragrafo 3, era superiore all'indennizzo percepito, l'Irlanda deve recuperare un importo pari a quello dell'indennizzo.
Storico versioni
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