Art. 2

Eliminazione di animali e di carne

In vigore dal 30 gen 2009
Eliminazione di animali e di carne 1.   L'Irlanda è autorizzata ad indennizzare l'eliminazione degli animali e della carne di cui all', affinché la macellazione e la distruzione integrale di tali animali e dei loro prodotti derivati nonché la distruzione della carne avvengano conformemente alla legislazione veterinaria d'applicazione. Gli animali vivi sono consegnati ad un macello ed ivi distrutti; quindi, dopo essere state contate e pesate, tutte le carcasse vengono trasportate verso un impianto di trasformazione in cui tutti i materiali vengono distrutti. Se gli animali non sono atti ad essere trasportati ad un macello, possono essere abbattuti all'interno dell'azienda zootecnica. La distruzione della carne viene effettuata dopo averla pesata e trasportata verso un impianto di trasformazione in cui tutti i materiali vengono distrutti. Queste operazioni vengono effettuate sotto il permanente controllo delle competenti autorità irlandesi mediante liste di controllo standard che includono schede di pesatura e conteggio. 2.   L'indennizzo che le competenti autorità irlandesi versano per l'eliminazione degli animali di cui all', lettere a) e b), e per i prodotti di cui all', lettera c), non deve superare il valore di mercato degli animali e dei prodotti interessati prima della decisione presa dalle autorità irlandesi di ritirare dal mercato, a titolo precauzionale, tutte le carni suine ed i loro derivati. Allo scopo di evitare qualsiasi sovra compensazione, l'indennizzo versato dalle competenti autorità irlandesi deve tener conto di ogni altro tipo di compensazione cui hanno eventualmente diritto gli allevatori o i macelli. 3.   Le competenti autorità irlandesi corrispondono l'indennizzo per i prodotti destinati ad essere eliminati ai sensi del presente regolamento, dopo che l'impianto di trasformazione ha ricevuto detti prodotti e dopo che i controlli previsti dall', paragrafo 1, lettera c), sono stati eseguiti. L'indennizzo erogato a norma del presente regolamento dalle competenti autorità irlandesi è ammissibile ad un finanziamento comunitario parziale una volta accertata la distruzione integrale dei prodotti di cui trattasi in base a tutti gli indispensabili controlli documentari e fisici. L', paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (3) si applica mutatis mutandis. Soltanto le spese dichiarate entro il luglio 2009 sono ammissibili al finanziamento comunitario parziale.
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