Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 30 gen 2009
Campo d'applicazione Il presente regolamento introduce una misura eccezionale di sostegno del mercato irlandese sotto forma di piano di eliminazione: a) dei suini allevati in aziende zootecniche che hanno utilizzato mangimi contaminati fra il 1o settembre 2008 e il 6 dicembre 2008; b) dei bovini che rimangono in aziende zootecniche nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di bifenili policlorinati (PCB); c) delle carni suine fresche, refrigerate o congelate, provenienti da animali abbattuti al più tardi il 6 dicembre 2008 in Irlanda e che sono stoccati in tale paese: i) presso il macello, ovvero ii) in luogo diverso dal macello, ma sotto la sua responsabilità e controllo, a condizione che quest'ultimo sia rispondente ai requisiti stabiliti dalle competenti autorità irlandesi.
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Campo d'applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/94) — Testo vigente | Portale Normativo