Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 30 gen 2009
Campo d'applicazione
Il presente regolamento introduce una misura eccezionale di sostegno del mercato irlandese sotto forma di piano di eliminazione:
a)
dei suini allevati in aziende zootecniche che hanno utilizzato mangimi contaminati fra il 1o settembre 2008 e il 6 dicembre 2008;
b)
dei bovini che rimangono in aziende zootecniche nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di bifenili policlorinati (PCB);
c)
delle carni suine fresche, refrigerate o congelate, provenienti da animali abbattuti al più tardi il 6 dicembre 2008 in Irlanda e che sono stoccati in tale paese:
i)
presso il macello, ovvero
ii)
in luogo diverso dal macello, ma sotto la sua responsabilità e controllo, a condizione che quest'ultimo sia rispondente ai requisiti stabiliti dalle competenti autorità irlandesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:94:oj#art-1