Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006
In vigore dal 19 gen 2009
Modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006
Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:
1)
l', paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione di cui al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma, permettono la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100 %, lo Stato membro interessato contribuisce almeno nella misura del 20 % della spesa ammissibile.»;
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Aiuti di Stato
Fatto salvo l', paragrafo 5 del presente regolamento e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*1) e all' del regolamento (CE) n. 1184/2006 (*2), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli del presente regolamento, conformemente al presente regolamento.
(*1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)."
(*2) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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