Art. 82
Pesca di fondo
In vigore dal 16 gen 2009
Pesca di fondo
1. Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona SPFO alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca.
2. Gli Stati membri non estendono l'esercizio della pesca di fondo a nuove regioni della zona SPFO in cui tale attività non è attualmente praticata.
3. Le navi della Comunità sospendono la pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona SPFO in cui, nel corso delle operazioni di pesca, riscontrino segni della presenza di ecosistemi marini vulnerabili. Le navi della Comunità segnalano tale constatazione alle autorità dei rispettivi Stati di bandiera, alla Commissione e al segretariato provvisorio della SPFO, precisando l'ubicazione e il tipo di ecosistema, affinché possano essere adottate opportune misure in relazione al sito considerato.
4. Gli Stati membri designano osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera che pratica o intende praticare attività di pesca a strascico nella zona SPFO e assicurano un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera dedite ad altre attività di pesca di fondo nella zona SPFO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:43:oj#art-82