Art. 80

Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco

In vigore dal 16 gen 2009
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco 1.   Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue: Stato membro Numero massimo di navi Capacità (GT) Spagna 27 11 600 Francia 25 1 940 Portogallo 26 10 100 Regno Unito 4 1 400 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero delle loro navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite. 4.   Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC. 5.   Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo possono essere aumentate nei limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.
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Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco (Art. 80 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo