Art. 81
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
In vigore dal 16 gen 2009
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
1. Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca nel 2007 limitano la stazza lorda (GT) complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2009 al livello totale di 63 000 GT nella zona SPFO, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
2. Gli Stati membri che in passato hanno praticato la pesca pelagica nel Pacifico meridionale, ma che non hanno esercitato attività di pesca nel 2008, sono ammessi all'esercizio della pesca nella zona SPFO nel 2009 a condizione di applicare una limitazione volontaria dello sforzo di pesca.
3. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi che praticano la pesca nella zona SPFO.
4. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione la presenza effettiva di loro navi nella zona SPFO nel 2009. Costituiscono mezzi di notifica le registrazioni VMS, le dichiarazioni di cattura e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
5. Gli Stati membri sottopongono all'esame del gruppo di lavoro scientifico provvisorio della SPFO tutte le valutazioni e le ricerche che hanno per oggetto gli stock pelagici nella zona SPFO e promuovono la partecipazione attiva dei loro esperti scientifici ai lavori realizzati dall'organizzazione in materia di specie pelagiche.
6. Gli Stati membri assicurano per quanto possibile un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera ai fini dell'osservazione delle attività di pesca pelagica nel Pacifico meridionale e della raccolta di pertinenti informazioni scientifiche.
Storico versioni
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