Art. 7

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

In vigore dal 16 gen 2009
Disposizioni speciali in materia di ripartizione 1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96. 2.   Ai fini del riporto di contingenti al 2010, l', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.
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Disposizioni speciali in materia di ripartizione (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo