Art. 3
Definizioni
In vigore dal 16 gen 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:
a)
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
b)
«contingente», la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;
c)
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un qualsiasi Stato.
Storico versioni
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Proeli:reg:2009:43:oj#art-3