Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 gen 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per: a) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; b) «contingente», la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi; c) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un qualsiasi Stato.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo