Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 gen 2009
Ambito di applicazione 1.   Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica: a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); nonché b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»). 2.   In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione del punto 4.2 dell'allegato III e della nota 1 dell'allegato XI, non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.
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