Art. 20

Autorizzazioni di pesca e condizioni associate

In vigore dal 16 gen 2009
Autorizzazioni di pesca e condizioni associate 1.   Le seguenti navi comunitarie sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord: a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, b) navi dedite alla cattura di specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure c) navi battenti bandiera svedese, secondo la prassi abituale. 2.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi comunitarie che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo sono fissati nella parte I dell'allegato IV. 3.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV. 4.   Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.
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