Art. 22
Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca
In vigore dal 16 gen 2009
Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca
1. Le navi da pesca di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque comunitarie.
2. L'autorizzazione di pesca rilasciata a una nave da pesca di un paese terzo operante nelle acque comunitarie deve essere tenuta a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
Storico versioni
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