Art. 22 · Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca

Art. 22

Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca

In vigore dal 16 gen 2009
Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca 1.   Le navi da pesca di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque comunitarie. 2.   L'autorizzazione di pesca rilasciata a una nave da pesca di un paese terzo operante nelle acque comunitarie deve essere tenuta a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
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