Art. 63

Misure di attenuazione

In vigore dal 16 gen 2009
Misure di attenuazione 1.   Tutte le navi comunitarie che esercitano la pesca a sud del parallelo di latitudine 30o S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles): a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato XIV; b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30o S; c) ove possibile, le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. 2.   I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico (45). Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata soltanto l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza. 3.   È vietato riversare in mare scarti di pesce mentre le reti vengono gettate o calate. Tale pratica va evitata anche durante il recupero degli attrezzi. Laddove possibile, gli scarti vanno scaricati sul lato opposto a quello in cui vengono recuperati gli attrezzi. Per le navi o i tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo gli scarti di pesce occorre applicare un sistema per rimuovere gli ami dagli scarti e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini. 4.   Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti atte a ridurre al minimo il periodo in cui queste si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua. 5.   Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la possibilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo che scenda più rapidamente o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli. 6.   Le navi comunitarie che, per la loro configurazione, non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo gli scarti di pesce o che non possono riversare gli scarti in mare dal lato opposto a quello in cui gli attrezzi vengono recuperati non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO. 7.   Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.
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Misure di attenuazione (Art. 63 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo