Art. 64

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

In vigore dal 16 gen 2009
Misure per la protezione degli squali di acque profonde È vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO.
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Misure per la protezione degli squali di acque profonde (Art. 64 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo