Art. 61

Ripresa delle attività di pesca nelle zone di divieto

In vigore dal 16 gen 2009
Ripresa delle attività di pesca nelle zone di divieto 1.   In una zona di divieto di cui all' non è consentita la ripresa dell'attività di pesca fino a quando lo Stato di bandiera non abbia identificato e cartografato gli ecosistemi marini vulnerabili presenti nella zona, compresi montagne sottomarine, camini idrotermali o coralli d'acqua fredda, e valutato l'impatto che la ripresa delle attività di pesca eserciterà su tali ecosistemi marini vulnerabili. 2.   Lo Stato di bandiera presenta alla Commissione, ai fini della trasmissione alla riunione annuale del comitato scientifico della SEAFO, i risultati dell'identificazione, della mappatura e della valutazione dell'impatto realizzate in conformità del paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione programmi di ricerca in materia di pesca al fine di valutare l'impatto della attività di pesca sulla sostenibilità delle risorse alieutiche e sugli habitat marini vulnerabili.
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Ripresa delle attività di pesca nelle zone di divieto (Art. 61 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo