Art. 4
Obblighi dei costruttori
In vigore dal 14 gen 2009
Obblighi dei costruttori
1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i veicoli a idrogeno nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità e tutti i componenti a contatto con l’idrogeno o gli impianti a idrogeno venduti o messi in servizio nella Comunità sono muniti di omologazione conforme al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione.
2. Ai fini dell’omologazione del veicolo, i costruttori muniranno i veicoli alimentati a idrogeno di componenti e impianti a idrogeno conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione e installati in conformità del presente regolamento e delle relative misure di esecuzione.
3. Ai fini dell’omologazione dei componenti e degli impianti, i costruttori garantiranno che i componenti e gli impianti a idrogeno siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione.
4. I costruttori comunicano alle autorità di omologazione ogni dato utile relativo alle specifiche dei veicoli e alle condizioni di prova.
5. I costruttori forniscono informazioni per l’ispezione degli impianti a idrogeno e dei componenti a contatto con l’idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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