Art. 2
Ambito d’applicazione
In vigore dal 14 gen 2009
Ambito d’applicazione
Il presente regolamento si applica:
1)
ai veicoli alimentati a idrogeno delle categorie M e N di cui alla sezione A dell’allegato II della direttiva 2007/46/CE, anche per ciò che riguarda la protezione contro gli urti e la sicurezza degli impianti elettrici di tali veicoli;
2)
ai componenti a contatto con l’idrogeno progettati per veicoli a motore delle categorie M e N, di cui all’allegato I;
3)
agli impianti a idrogeno progettati per veicoli a motore delle categorie M e N, anche per ciò che riguarda nuove forme di deposito o di uso dell’idrogeno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:79:oj#art-2