Art. 12
Misure di attuazione
In vigore dal 14 gen 2009
Misure di attuazione
1. La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione:
a)
norme amministrative per l’omologazione CE di veicoli, per quanto riguarda la propulsione a idrogeno, e di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno;
b)
disposizioni circa le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell’omologazione e dell’ispezione di cui all’, paragrafi 4 e 5;
c)
norme dettagliate per le procedure di prova di cui agli allegati da II a V;
d)
norme dettagliate concernenti i requisiti d’installazione di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno, di cui all’allegato VI;
e)
norme dettagliate concernenti i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile dei componenti a contatto con l’idrogeno e degli impianti a idrogeno di cui all’;
f)
norme dettagliate per l’etichettatura o altri strumenti di identificazione chiara e rapida dei veicoli alimentati a idrogeno di cui al punto 16 dell’allegato VI.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione:
a)
specificazioni dei requisiti relativi ai seguenti elementi:
—
l’uso di idrogeno puro o di una miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano,
—
nuove forme di stoccaggio o di uso dell’idrogeno,
—
la protezione contro gli urti dei veicoli per quanto riguarda l’integrità di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno,
—
i requisiti di sicurezza per i sistemi integrati che comprendano almeno il rilevamento di fughe e i requisiti relativi allo spurgo del gas,
—
l’isolamento elettrico e la sicurezza elettrica;
b)
altre misure necessarie all’applicazione del presente regolamento.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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