Art. 11

Calendario di applicazione

In vigore dal 14 gen 2009
Calendario di applicazione 1.   A decorrere dal 24 febbraio 2011, le autorità nazionali non rilasceranno: a) l’omologazione CE o l’omologazione nazionale a nuovi tipi di veicoli, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, se il veicolo interessato non soddisfa i requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione; e b) l’omologazione CE a nuovi tipi di componenti a contatto con l’idrogeno o di impianti a idrogeno, se il componente o l’impianto interessati non soddisfano i requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione. 2.   A decorrere dal 24 febbraio 2012, le autorità nazionali: a) per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, cessano di ritenere validi i certificati di idoneità dei nuovi veicoli ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se i veicoli interessati non soddisfano i requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione; e b) vietano la vendita e l’entrata in servizio di nuovi componenti a contatto con l’idrogeno o di nuovi impianti a idrogeno, se i componenti o gli impianti interessati non soddisfano i requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, e purché entrino in vigore le misure di attuazione di cui all’, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, l’autorità nazionale non: a) rifiuta l’omologazione CE o l’omologazione nazionale, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, a un nuovo tipo di veicolo o l’omologazione CE per un nuovo tipo di componente a contatto con l’idrogeno o d’impianto a idrogeno, se i veicoli, i componenti o gli impianti interessati soddisfano i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione; e b) vieta l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di nuovi veicoli o la vendita e l’entrata in servizio di nuovi componenti a contatto con l’idrogeno e di nuovi impianti a idrogeno, se i veicoli, i componenti o gli impianti interessati soddisfano i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.
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Calendario di applicazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/79) — Testo vigente | Portale Normativo