Art. 6
In vigore dal 19 dic 2008
1. La conversione di una quantità di riso semigreggio in una quantità corrispondente di risone o di riso lavorato si effettua moltiplicando, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all', paragrafo 1, o per il tasso fissato per il riso lavorato all', paragrafo 2.
La conversione di una quantità di risone o di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semigreggio si effettua dividendo, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all', paragrafo 1 o per il tasso fissato per il riso lavorato all', paragrafo 2.
2. La conversione di una quantità di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semilavorato si effettua moltiplicando la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all', paragrafo 3.
La conversione di una quantità di riso semilavorato in una quantità corrispondente di riso lavorato si effettua dividendo la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all', paragrafo 3.
Storico versioni
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