Art. 4

In vigore dal 19 dic 2008
La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 EUR per tonnellata di rotture. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 EUR per tonnellata di rotture. Gli adeguamenti di cui al primo e secondo comma non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi e delle restituzioni all'esportazione sono inferiori a: — 110 EUR per tonnellata di riso semigreggio, — 150 EUR per tonnellata di riso semilavorato o lavorato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1312:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo