Art. 3
In vigore dal 19 dic 2008
1. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.
2. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale:
a)
a 41,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;
b)
a 52,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi.
3. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale:
a)
a 12,62 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;
b)
a 14,05 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi.
Storico versioni
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