Art. 3
In vigore dal 18 dic 2008
1. Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CE) n. 642/2008 sono riscossi in via definitiva in ragione dell’aliquota del dazio provvisorio.
2. Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ed erroneamente non presenti nell’allegato del regolamento (CE) n. 642/2008, nella fattispecie Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang e Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei, gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio provvisorio applicabile ai produttori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione.
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