Art. 1

In vigore dal 18 dic 2008
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55 , 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69). 2.   L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società è fissato come segue: Società EUR/t di peso netto del prodotto Codice addizionale TARIC Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang 531,2 A886 Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang 361,4 A887 Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei 490,7 A888 Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell’allegato 499,6 A889 Tutte le altre società 531,2 A999
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