Art. 2
In vigore dal 18 dic 2008
1. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
2. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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