Art. 6
In vigore dal 18 dic 2008
Con effetto al 1o gennaio 2009, l’indennità chilometrica di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,
0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km,
0,6085 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km,
0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km,
0,1216 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km,
0,0586 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km,
0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
—
182,54 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
—
365,04 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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