Art. 5
In vigore dal 18 dic 2008
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 164,27 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 358,96 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 243,55 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 87,69 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 486,88 EUR.
Storico versioni
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