Art. 4

In vigore dal 18 dic 2008
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 878,32 EUR e a 1 171,09 EUR rispettivamente per le famiglie monoparentali.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/1323 — Testo vigente | Portale Normativo